Per la tariffa sui rifiuti riduzioni e agevolazioni. Ecco chi ne ha diritto

8-1-2024

Politica

Per la tariffa sui rifiuti riduzioni e agevolazioni. Ecco chi ne ha diritto

L’applicazione nel Comune di Latina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinata da un apposito “Regolamento” basato sulle disposizioni contenute nel CAPO III del Decreto Legislativo n° 507 del 15/11/1993, e successive modificazioni, variazioni ed integrazioni. Il gettito complessivo della tassa non deve però superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso, attualmente è attestato all’83%. Di seguito sono riportati i requisiti per ottenere tariffe particolari. L’applicazione di queste tariffe devono essere richieste, obbligatoriamente, sempre dal contribuente con una sua apposita denuncia, così come impone l’articolo 66 del già citato Decreto legislativo 507/93.
RIDUZIONE DI TARIFFA.
Per particolari condizioni d’uso, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta del 30% nei seguenti casi:
A) Per le abitazioni con unico occupante, aventi una superficie sino a 60 mq. utili, escluse le pertinenze.
B) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
C) Abitazioni tenute a disposizione di cittadini che risiedono o abbiano la dimora, per più di mesi sei all’anno in località fuori del territorio nazionale.
Le riduzioni della superficie e quelle tariffarie di cui ai punti sopraindicati sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione con effetto dell’anno successivo.
AGEVOLAZIONI.
1) Sono esenti dal tributo gli edifici adibiti in via permanente all’esercizio di qualsiasi culto, esclusi in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto, nonché le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF non superiore all’importo della pensione minima erogata dall’I.N.P.S. agli ex lavoratori dipendenti moltiplicati per il numero dei componenti del nucleo familiare di età superiore ad anni 18.
2) Sono altresì esenti le abitazioni con superficie sino a mq. 60 occupati in via permanente da nuclei familiari con unica pensione sociale, che non sono proprietari di alcuna unita immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in affitto, nonché i locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori al 25% della spesa annua necessaria al funzionamento dell’istituzione, oltre ai locali destinati alla raccolta e depositi di libri biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.
3) Sono inoltre esenti dalla tassa con decorrenza 01/01/1998 i fabbricati rurali adibiti ad abitazione siti in zone agricole, ed utilizzati dai produttori lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione, a condizione che detti soggetti presentino apposita istanza esonerativa al Comune entro il 30/09/1997 con allegata certificazione di destinazione d’uso dell’immobile.
4) Sono altresì esenti dalla tassa decorrenza 01/01/1998, le unità immobiliari ubicate in una fascia di mt. 1.000 (mille) dal perimetro della discarica Comunale (delibera Consiliare n. 153 del 26/09/1997).
5) Sono altresì esenti dalla tassa, con decorrenza 01/01/2000, le scuole pubbliche.
Sono altresì esenti dalla tassa, con decorrenza 01/01/2000, le Associazioni di volontariato che siano anche ONLUS iscritte all’albo comunale, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti altri nuclei familiari, a condizione che le stesse presentino apposita istanza esonerativa al Comune entro il 30 maggio di ogni anno.
RIDUZIONI. La tassa è ridotta del 40% nel caso di attività produttiva, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all’articolo 61, comma 3°, del D.Lgs. n° 507/93. In questo caso la riduzione è fissata con delibera di giunta su semplice richiesta dell’utente, allegando dettagliata relazione del motivo della richiesta e dopo accurati accertamenti da parte dell’Ufficio Tributi.


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