Rifiuti urbani: le Finanze danno ragione al Comune

8-1-2024

Politica

Rifiuti urbani: le Finanze danno ragione al Comune

La maggioranza incassa un colpo a suo favore. Subito dopo la seduta consiliare dello scorso 13 ottobre, la maggioranza ha effettuato, come aveva promesso, dei controlli sulla “regolarità” della tariffa. Il 17 ottobre il Comune scrive al ministero delle Finanze per chiedere spiegazioni e chiarimenti. Proprio oggi, al settore Finanze è arrivata la risposta ufficiale a firma di Giovanni Inizio, capo della Direzione centrale per la fiscalità locale, e ParvapoliS è in grado di riportare il testo della lettera integralmente, dal quale si evince l’impossibilità di annullare la delibera che istituiva le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti. Dal ministero fanno sapere che “Con la nota in riferimento codesto Comune, premesso che ha provveduto a deliberare per l’anno 2000 l’aumento delle tariffe della tassa rifiuti nella misura del 30%, elevando pertanto la percentuale di copertura del costo del servizio all’83,35%, chiede di conoscere se sia possibile l’annullamento della deliberazione in questione in quanto la misura suddetta verrebbe ritenuta eccessivamente onerosa da parte di taluni consiglieri comunali.
Al riguardo si precisa che, a norma dell’art. 61 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, le tariffe della tassa in oggetto non possono superare il 100% né essere inferiore al 50% del costo del servizio di smaltimento, ovvero pari ad almeno il 70% o 100% nei casi di dissesto e, pertanto, la percentuale di copertura adottata è conforme alle disposizioni di legge vigenti.
Conseguentemente, poiché la suddetta percentuale di copertura del costo ed il correlato sistema tariffario sono stati recepiti nel bilancio dell’anno 2000 di codesto ente, non appare possibile un annullamento della suddetta deliberazione anche in relazione agli equilibri di bilancio.
Si aggiunge che l’eventuale potere di riequilibrio tariffario può essere legittimamente esercitato solo per raggiungere la copertura minima o nell’ipotesi di mancato raggiungimento della copertura prevista; in altri termini, detto potere può essere esercitato solo in aumento.
Per altro verso si osserva inoltre che, nel caso di specie non si tratterebbe di un annullamento o riforma giurisdizionale o effettuata a seguito di controlli di legittimità, per cui una eventuale deliberazione di modifica delle tariffe avrebbe decorrenza, a norma dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione, e quindi l’eventuale modifica non potrebbe comunque, avere effetti relativamente alle tariffe dell’anno 2000”.


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