Parvapolis
8-2-2024
Riceviamo da parte del Corpo Forestale dello Stato, comando provinciale di Latina
Una nuova norma (il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2012, entrato in vigore il 3 febbraio 2013) vieta su tutto il territorio nazionale il commercio, l’allevamento e la detenzione di esemplari di scoiattoli delle specie non native nel nostro territorio: scoiattolo grigio nordamericano (Sciurus carolinensis), scoiattolo volpe (Sciurus niger) e scoiattolo di Pallas (Callosciurus erythraeus). Le prime due specie sono considerate tra quelle invasive più pericolose e causa dell’estinzione dello scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) nonché di danni alla vegetazione boschiva.
Inoltre, il decreto, all’articolo 3, prevede che chiunque detenga esemplari delle specie precedentemente elencate, deve fare denuncia entro 90 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presso i competenti uffici del Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
L’articolo 4 dispone che i titolari di negozi di animali hanno sei mesi di tempo per vendere gli scoiattoli in loro possesso, dopo questo termine il divieto sarà definitivo. Le sanzioni, sono quelle previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e stabiliscono la denuncia del trasgressore e il pagamento da euro 10.330 a euro 103.290, ovvero l’arresto da tre mesi a un anno.
La nuova norma trova spazio in un contesto più ampio di tutela dell’unica specie di scoiattolo presente in Italia, per evitare che questo animale possa essere soppiantato dalle specie di origine straniera. Si fa notare che la detenzione in cattività della specie Sciurus vulgaris (lo scoiattolo comune) era già vietata dalla legge sulla caccia.